Circolare 49.2002

Ad “appena” 13 mesi dall’entrata in vigore della Legge 142/2001 il Ministero del lavoro ha emanato la tanto attesa circolare (n. 34 del 17-6-2002). Il Ministero ha fatto la scelta di esaminare il testo di legge articolo per articolo con un taglio più “politico” che tecnico. In questo modo, purtroppo, molte questioni non sono state esaminate. La circolare non entra nel merito della sfera di applicazione della legge (articolo 1) che, lo ricordiamo, si riferisce “…alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio…”. Su questo argomento non si sono però riscontrati particolari problemi visto che tutti i commentatori hanno ritenuto la legge applicabile a tutte le cooperative di lavoro senza distinzioni in base all’iscrizione nella sezione produzione e lavoro del registro prefettizio. Per quanto riguarda la figura del socio lavoratore, la scelta del tipo di rapporto di lavoro e gli effetti giuridici conseguenti si afferma che “… la regola di generale riferibilità, a seconda della forma contrattuale scelta, della relativa legislazione, subisce delle eccezioni laddove deve ammettersi la prevalenza della disciplina societaria. Infatti il rapporto di lavoro, strumentale alla realizzazione del fine mutualistico, pur presentando le essenziali caratteristiche di ogni rapporto di lavoro, risente, per quanto concerne la disciplina applicabile, dell’influenza esercitata dal coesistente profilo societario”. Sembra quindi che il rapporto societario, pur non essendo prevalente, influenzi in modo significativo quello di lavoro. Il Ministero si guarda bene però dal tirare le conseguenze pratiche.Senza entrare nel merito delle conclusioni sopra riportate occorre precisare che su questo argomento la circolare ministeriale non è risolutiva visto che sarà soprattutto la magistratura a decidere quali norme sono compatibili con la posizione di socio-lavoratore e come il vincolo sociale influenzi il rapporto di lavoro. Circa l’articolo 2 la parte più interessante della circolare si riferisce alla non applicazione dell’articolo 18 della Legge 300/1970 “…ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”. L’esclusione da socio deve avvenire ai sensi dell’articolo 2527 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 2524, 2586 e 2588 del codice civile o dallo statuto sociale.La mancata applicazione dell’articolo 18 opererà quindi se il socio è escluso per un motivo legittimo, anche se non inerente il rapporto di lavoro.Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte sopra: il parere del Ministero è apprezzabile ma non ancora sufficiente per essere tranquilli. Sempre su questa materia per il Ministero “…può essere ammissibile che il socio possa rimanere tale, anche se provvisoriamente inoccupato, salva diversa previsione dell’atto costitutivo. …la cessazione dell’attività lavorativa può non essere motivo di recesso del socio dal rapporto sociale, al contrario il recesso era e continua a essere presupposto dell’interruzione del rapporto di lavoro del socio.” Se quindi lo statuto stabilisce che il rapporto sociale è subordinato all’attività lavorativa (come logico in una cooperativa di produzione e lavoro), il primo cessa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ovviamente una semplice sospensione dal lavoro non comporta la cessazione del rapporto sociale. Per quanto riguarda il trattamento economico (articolo 3 della Legge 142) in caso di contratto di lavoro subordinato “…diventa obbligatorio il rispetto dei minimi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.” Il Ministero supera però immediatamente questo concetto di minimi in quanto “…la retribuzione del socio lavoratore subordinato deve essere pari ai minimi contrattuali non solo per la retribuzione di livello (o tabellare o di qualifica) bensì per il ‘trattamento complessivo’ ivi comprese quindi le voci retributive diverse (straordinario, festivo) e le retribuzioni parziali differite.”Su questo aspetto occorre rilevare che una interpretazione simile ci sembra giustificata più dal 2° comma dell’articolo 6 dove si parla di “…trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali…” piuttosto che dall’articolo 3 dove il riferimento è ai “…minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.” I trattamenti economici ulteriori previsti dal comma 2 sono “…una sorta di secondo livello retributivo – corrispondente al secondo livello contrattuale previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro – sottoponendo però l’erogazione dello stesso alle deliberazioni dell’assemblea dei soci.” In questo caso sembra che il Ministero ponga in alternativa i trattamenti ulteriori e la contrattazione di secondo livello prevista dagli attuali assetti (in primo luogo dall’accordo del 23-7-1993). Il dibattito sarà ancora lungo e probabilmente la soluzione verrà dalla contrattazione collettiva. Un paragrafo è anche dedicato al ristorno. In questo caso il Ministero, sciogliendo un dubbio peraltro espresso da una minoranza, conferma che il 30% costituisce un limite non superabile. Un’altra conferma riguarda la non assoggettabilità del ristorno a prelievo contributivo. Purtroppo in questo caso non è stata fatta alcuna distinzione tra soci con rapporto subordinato e non (la decontribuzione infatti riguarda soltanto i primi). Ricordiamo che alcuni sostengono che per i soci con contratto di tipo non subordinato il ristorno non è consentito visto che nella legge ci si riferisce a “…integrazioni delle retribuzioni medesime” e le retribuzioni sono tipiche del lavoro subordinato. Questa interpretazione non è mai stata convincente, peccato che il Ministero non sia intervenuto.Su questo argomento una parola in più poteva essere spesa sulla base di calcolo del 30% massimo di ristorno. La parte finale della circolare, che anticipiamo in questo contesto per una questione omogeneità nella trattazione, interviene con alcune specificazioni in materia di applicabilità dei CCNL facendo una distinzione tra le cooperative aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto i CCNL e le non aderenti. L’ultimo capitolo è dedicato ai regolamenti interni. Il Ministero fornisce indicazioni soltanto su alcuni aspetti.Viene sollevato il problema della “…possibilità che lo stesso socio possa avere contemporaneamente un rapporto subordinato e uno di collaborazione cosa che invece accade di frequente con gli amministratori che sono anche soci lavoratori di cooperative.” La nostra interpretazione era stata, e rimane, favorevole alla possibile coesistenza di due rapporti differenti in capo allo stesso soggetto nel caso sopra riportato. Anche in questo caso però il Ministero non fornisce alcuna indicazione concreta. In ordine al tipo di rapporto che si può instaurare viene chiarito che “Se… la volontà negoziale contrasta con la dinamica del rapporto di lavoro è a quest’ultima che deve farsi riferimento…”. In pratica il Ministero sposa la tesi, e non poteva essere diversamente, che la qualificazione del rapporto di lavoro deve basarsi sull’effettiva modalità di svolgimento dello stesso. E’ quindi abbastanza chiaro come la potranno pensare gli ispettori del lavoro incontrando, ad esempio, soci facchini con contratto di collaborazione! Il deposito alla Direzione provinciale del lavoro non comporta alcun controllo né formale né sostanziale.In merito al termine di approvazione il Ministero sostiene che “…il termine finale del 30 giugno 2002 per l’approvazione del regolamento deve ritenersi mero termine ordinatorio non essendo prevista, nel caso di mancato rispetto, alcuna sanzione”. Questa interpretazione del Ministero non può che far piacere alle cooperative in difficoltà a rispettare il termine. I problemi non sono però tutti risolti. La circolare 34 infatti potrà evitare prese di posizione da parte delle DPL che verificheranno il mancato deposito dei regolamenti, ma non le eventuali azioni dei soci (soprattutto se i trattamenti corrisposti dalla cooperativa sono inferiori a quelli contrattuali).Su questo argomento occorre comunque ricordare che la prossima settimana il Senato potrebbe inserire la proroga al 31-12-2002 del termine per la definizione dei regolamenti all’interno del DDL contenente misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Poiché il provvedimento dovrà tornare alla Camera per la definita approvazione, l’eventuale proroga non diventerà legge entro il termine del 30 giugno. Ci sembra che questa possibilità di proroga, pur nell’incertezza che la contraddistingue, dia comunque maggiore affidamento rispetto alla considerazione contenuta nella circolare ministeriale, comunque apprezzabile.Occorre quindi ribadire l’opportunità di approvare i regolamenti entro il 30 giugno, soprattutto per quelle cooperative che non hanno particolari difficoltà a garantire trattamenti in linea con quelli previsti dai CCNL. Nei casi in cui non esistono le condizioni per rispettare le disposizioni contenute nella Legge 142, riteniamo possibile posticipare l’approvazione del regolamento oltre il 30 giugno. Per il Ministero, fino all’approvazione del regolamento, l’assemblea non potrà deliberare in materia di stato di crisi e di piano di avviamento (quest’ultima possibilità è comunque preclusa dalla mancanza di intese quadro a livello nazionale). A questo proposito l’INPS con la circolare n. 33 del 4-2-2002, in materia di DPR 602 aveva dichiarato che “L’applicazione di tale nuovo criterio (la possibilità individuare una pluralità di rapporti di lavoro) è comunque subordinata all’adozione, da parte delle cooperative interessate dal provvedimento in questione, di un regolamento che definisca la tipologia dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, da effettuarsi entro il 30 giugno 2002. In attesa dell’adozione dei regolamenti in questione la materia del trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative interessate dalla legge di riforma continua ad essere disciplinata secondo le ordinarie disposizioni. Tra le questioni che il Ministero non ha affrontato segnaliamo le seguenti:• la non computabilità dei soci ai fini di ogni onere di riserva (compreso quello di cui alla Legge 68/1999)• l’esonero dall’obbligo di comunicazione dell’avvio al lavoro e della cessazione dei soci• la possibilità di attivare con i soci contratti di tipo misto (CFL, apprendistato)• le modalità di svolgimento del rapporto con soci artigiani, commercianti, coltivatori diretti Sarebbe inoltre necessario che il Ministero facesse una ricognizione di tutte le norme che contengono richiami al socio-lavoratore per valutare quelle ancora operanti e i soggetti destinatari (soci con contratto di tipo subordinato)

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