Ricordiamo che, per effetto del DM 22.09.2000 (G.U. n. 243 del 17.10.00) a decorrere dal 1-1-2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali e per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è elevato, ove inferiore, a 26 giornate lavorative.A decorrere dalla stessa data l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore all’importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro stabilito dalla legge; restano comunque salvi gli imponibili giornalieri più elevati. A decorrere dall’1-1-2002 l’importo giornaliero del salario convenzionale non potrà essere inferiore a Euro 26,18 pari a Euro 681,00 mensili (circolare INPS n. 36 dell’8-2-2002).Nelle province dove sono state determinate retribuzioni medie giornaliere e periodi di occupazione media mensile, occorrerà procedere alla rivalutazione dei salari convenzionali in vigore nell’anno 2001 in base al tasso di inflazione del 2,7% e successivamente verificare il rispetto degli importi minimi determinati in base al DM citato.L’INPS non ha fornito criteri precisi per il passaggio all’euro. Consigliamo di partire dall’importo del 2001 in euro (convertendolo ora non si è provveduto l’anno scorso) applicando la percentuale del 2,7%. L’importo giornaliero deve essere mantenuto con due decimali mentre quello mensile deve essere arrotondato all’unità di euro con le consuete modalità.Ovviamente nelle province dove non sono stati determinati salari convenzionali i contributi saranno calcolati sulle retribuzioni effettive.
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