Dopo continue proroghe di anno, la finanziaria 2002 non ha spostato il termine, fissato al 31-12-2001, per l’iscrizione in lista di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti. La disposizione consentiva ai lavoratori licenziati per riduzione del personale e che non potevano godere dell’indennità di mobilità (ad esempio perché l’impresa non rientrava nelle categorie interessate dalla legge sulla mobilità o perché il numero dei licenziamenti era inferiore a 5) di iscriversi nelle liste di mobilità. Questo dava la possibilità alle imprese di godere degli sgravi contributivi previsti dalle legge 223/1991.In un primo momento l’INPS si era posto il problema fossero dovuti anche per il 2002. Il messaggio n. 227/2002 chiarisce che per le assunzioni dei lavoratori in oggetto effettuate entro il 31-12-2001 continuano ad essere riconosciuti gli sgravi contributivi. La circolare non lo precisa ma riteniamo che rimangano anche quelli in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.L’INPS attende invece un chiarimento del Ministero del lavoro per quanto riguarda i lavoratori iscritti in lista di mobilità entro il 31-12-2001 ma assunti dopo tale data. Se si dovessero presentare casi di questo tipo si consiglia di non esporre lo sgravio sul DM10. Le imprese agricole che utilizzano il sistema DMAG, per la presentazione del modello, devono attendere alcuni mesi durante i quali dovrebbero pervenire i chiarimenti richiesti.
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