La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/2002 ha chiarito le novità introdotte dalla finanziaria 2002 in materia di detrazioni fiscali. In questa sede hanno trovato conferma anche le anticipazioni fornite con la ns. circolare n. 6/2002. Esaminiamo comunque le conclusioni del Ministero (in corsivo sono riportai gli stralci della circolare contenenti in particolare gli esempi) per quanto riguarda i figli e gli altri familiari a carico. Reddito complessivo fino a euro 51.645,69 > detrazione annua per il 1° figlio e per ogni altra persona a carico euro 303,68> detrazione annua per i figli successivi al 1° euro 336,73 Reddito complessivo superiore a euro 51.645,69 > detrazione annua per i figli e per ogni altra persona a carico euro 285,08 Reddito complessivo non sia superiore a 36.151,98 euro (70 milioni di lire) con un figlio a caricoReddito complessivo non sia superiore a 41.316,55 euro (80 milioni di lire) con due figli a caricoReddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro (90 milioni di lire) con tre figli a carico;Con almeno quattro figli a carico, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.> detrazione annua per ogni figlio euro 516,46 Per il riconoscimento della detrazione di 516,46 euro devono essere rispettate sia la condizione del limite di reddito che quella relativa al numero dei figliAd esempio, ad un contribuente con reddito complessivo di euro 40.000,00 e un figlio a carico al 100 per cento (per semplificazione si assume che le detrazioni spettino per intero a un solo genitore) spetta la detrazione di euro 303,68. Ad un contribuente con reddito complessivo di euro 48.000,00 e tre figli a carico al 100 per cento, spettano le detrazioni di euro 303,68, per il primo figlio, di euro 336,73 per il secondo e per il terzo.Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.645,69, ed il numero dei figli è inferiore a 4, spetta la detrazione base di 285,08 euro. La detrazione deve essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il calcolo deve essere effettuato per ogni contribuente in relazione al reddito individuale. Il Ministero risponde in questo modo alle perplessità sollevate nella precedente circolare. L’attribuzione del carico familiare all’uno piuttosto che all’altro genitore può comportare notevoli differenze nel calcolo delle detrazioni. L’esempio riportato dalla circolare è illuminante.Se, ad esempio, uno dei genitori ha un reddito complessivo di euro 35.000,00 e l’altro di euro 50.000,00, ipotizzando un solo figlio e una suddivisione dell’onere sostenuto al 50 per cento tra i genitori, gli ammontari delle detrazioni spettanti saranno, rispettivamente, di euro 258,23 ed euro 151,84. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dal reddito complessivo> detrazione, in sostituzione di quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, euro 774,69 Poiché l’importo delle detrazioni può variare se si tratta del 1° figlio o di quelli successivi, la circolare, molto opportunamente, precisa che la detrazione di 774,69 sostituisce quella che spetterebbe lo stesso figlio. Il successivo esempio chiarisce ulteriormente la questione.Si ipotizza un contribuente con reddito pari a euro 47.000,00 e con tre figli a carico al 100 per cento (per semplificazione si assume che le detrazioni spettino per intero a un solo genitore) di cui il secondo (ossia quello che risulta nato in epoca successiva rispetto al primo) portatore di handicap, lo stesso avrà diritto alle seguenti detrazioni:- euro 303,68, per il primo figlio;- euro 774,69, in riferimento al secondo figlio portatore di handicap;- euro 336,73, in riferimento al terzo figlio. Da tempo l’articolo 12 del TUIR prevede che se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, al genitore spetta per il primo figlio la detrazione ordinariamente prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione prevista per i figli. Poiché le nuove detrazioni per i figli possono essere superiori a quella per i coniuge, è previsto che il contribuente possa optare per la detrazione più favorevole. E’ confermato che la detrazione per i figli a carico di età inferiore a tre anni è aumentata di 123,95 euro (240 mila lire). La maggiorazione non opera se- per il primo figlio si beneficia della detrazione prevista per il coniuge- il contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap. La circolare ricorda che per avere diritto alle detrazione il lavoratore deve farne richiesta al sostituto dichiarando le condizioni di spettanza e deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.Il sostituto, salvo eventuale diversa indicazione del percipiente circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l’anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nel corso dell’anno.Il sostituito deve indicare anche la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione. Sull’importo di tale percentuale il sostituto d’imposta non è tenuto a compiere nessuna indagine circa le motivazioni in base alle quali è stato dichiarato un importo piuttosto che un altro.
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