Circolare 17.2002

Le complicazioni collegate alla tassazione del TFR hanno indotto il Ministero delle finanze a fornire ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti rimasti in ombra (circolare n. 7/E del 25-1-2002). Il primo punto riguarda l’anticipo d’imposta. Il recupero può essere effettuato nella percentuale del 9,78% dei TFR o nella maggior percentuale corrispondete al rapporto tra credito di imposta e TFR risultanti all’1-1-2000. Il rapporto tra credito residuo e TFR deve essere ricalcolato al 1° gennaio di ogni anno. Il sostituto ha la facoltà di utilizzare la percentuale calcolata nel 2000 e quella aggiornata.Il credito può essere utilizzato anche per il pagamento delle imposte derivante dalla corresponsione di anticipazioni e acconti. Il secondo argomento trattato si riferisce alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva. Dopo aver richiamato i contenuti delle precedenti circolari, la nuova interpretazione chiarisce che il credito derivante dall’anticipo d’imposta sul TFR può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta, sia a saldo che in acconto. Si tratta di una modalità di recupero ulteriore rispetto a quelle previste in origine non soggetta alla limitazione percentuale del 9,78%. L’importo compensato, inoltre, non rileva ai fini della determinazione del limite annuo compensabile (attualmente pari a 1 miliardo).La compensazione non può però avvenire in modo orizzontale (cioè con operazione algebrica tra debito e credito). Nel modello F24 deve essere indicato l’importo dovuto tra gli importi a debito con il codice 1712 (acconto) o 1713 (saldo); la quota da scontare sarà indicata nella colonna “importi a credito compensati” con il codice 1250, nella colonna “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di utilizzo dei credito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *