L’Agenzia delle entrate ha diffuso, sul proprio sito Internet www.agenziaentrate.it, la bozza della certificazione unica CUD/2003 (redditi 2002) che sarà utilizzabile fino all’approvazione di un nuovo schema di certificazione.Come di consueto, il datore di lavoro deve consegnare il modello CUD al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e/o pensionato) entro il 31 marzo 2003, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 7-bis, comma 2, DPR 600/73, come modificato dall’art. 18 del DPR 435/2001).Graficamente il nuovo modello è simile a quello dello scorso anno; l’esposizione dei dati deve avvenire, come noto, anche con vesti grafiche personalizzate, ma nel pieno rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi valorizzati, mentre quelli non compilati possono essere omessi. La sottoscrizione da parte del sostituto d’imposta può essere effettuata anche mediante l’utilizzo di sistemi di elaborazione automatica.Ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2002, ai quali sia stato già consegnato il modello CUD nella presente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 31 marzo 2003, una nuova certificazione integrativa con i soli dati mancanti ovvero un modello CUD secondo il nuovo schema con la notazione che “il presente modello annulla e sostituisce quello precedentemente consegnato”. Complessivamente le informazioni richieste nella parte B, dati fiscali, sono 44 (66, numerazione progressiva, meno 22 salti di numerazione che si ritroveranno nel mod. 770/semplificato/2003).La parte C, dati previdenziali, non evidenzia invece novità; i campi (complessivamente 92), e le corrispondenti denominazioni, coincidono con quelle del CUD/2002. Le istruzioni approvate tengono però conto delle precisazioni aggiuntive fornite dall’INPS per la certificazione 2002 nonché delle intervenute novità normative (esempio legalizzazione extracomunitari).Esaminiamo di seguito le poche novità presenti nel modello CUD 2003.Parte A, dati generali – è previsto un nuovo campo:Punto 8, previdenza complementare: deve essere compilato per evidenziare casi particolari, riguardanti il dipendente, che possono assumere rilevanza ai fini della corretta individuazione dell’ammontare deducibile dei contributi versati a una previdenza complementare e/o individuale secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 47/2000 e successive modificazioni.In particolare, nel campo in questione dovrà essere evidenziato se il dipendente è:- un vecchio iscritto (vale a dire iscritto prima del 28-4-93 a un fondo pensione già istituito prima del 15-11-92 – il limite assoluto di deducibilità, se più favorevole rispetto a € 5.164,57, è pari all’ammontare dei contributi versati nel 1999 e certificati dal fondo), in tale ipotesi occorrerà indicare il codice 1;- un iscritto a un fondo che ha ottenuto l’approvazione, dal Ministero del lavoro, di un piano di equilibrio finanziario (vale a dire che ha ottenuto una deroga di 8 anni nell’applicazione delle condizioni previste dal D. Lgs. 124/1993 – deducibilità dei contributi senza limiti), in tale ipotesi occorrerà indicare il codice 2;- un soggetto che opera in un settore (o in un’azienda) per il quale non è istituito un fondo pensione negoziale (contrattuale), ovvero se istituito non sia operante dopo 2 anni, ovvero un soggetto per il quale non è prevista l’erogazione del TFR (esempio collaboratori coordinati e continuativi), in tali ipotesi occorrerà indicare il codice 3;- un soggetto che non ha aderito, seppur istituito ed operante, al fondo pensione negoziale (contrattuale), in tale ipotesi occorrerà indicare il codice 4.In tutti gli altri casi il punto non deve essere compilato.Parte B, dati fiscali – Nella parte “B”, dati fiscali, sono presenti le seguenti novità:- punto 6, Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (spazio relativo ai dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi) nel quale indicare il credito d’imposta riconosciuto in sede di conguaglio di fine anno (lo scorso anno tale importo era da inserire nel punto ritenute IRPEF), con l’obbligo di indicare nelle annotazioni, con riferimento a ciascuno stato estero e a ciascuna annualità: l’anno d’imposta di percezione del reddito; l’ammontare del reddito estero, l’imposta pagata in via definitiva all’estero; l’imposta lorda italiana;- punto 31, previdenza complementare per familiare a carico (spazio relativo agli altri dati) nel quale indicare l’ammontare dei premi o contributi versati, a un fondo pensione, per i familiari a carico (deducibili dal reddito entro i limiti soggettivi, tenendo conto anche della propria posizione, stabiliti dal D. Lgs. 47/2000 e per la sola parte che ha trovato capienza in tali limiti), con obbligo di indicare nelle annotazioni il corrispondente importo già compreso nei punti 28 (contributi previdenza complementare esclusi dall’imponibile di cui ai punti 1 e 2) e 29 (contributi previdenza complementare non esclusi dall’imponibile di cui ai punti 1 e 2).Altre novità – Tra le novità in materia di compilazione dei singoli campi (anche già presenti nella dichiarazione dello scorso anno) relativi alla parte fiscale, si segnala che:- per i residenti all’estero il domicilio fiscale in Italia (punti 10, 11 e 12 – parte A) è quello del comune nel quale il reddito è prodotto, ovvero quello ove è prodotto il maggior reddito;- qualora in sede di conguaglio di fine anno il sostituto abbia conguagliato più tipologie di redditi di lavoro dipendente e assimilato (complessivamente indicati nei punti 1 e/o 2 – parte B) occorre dare distinta indicazione nelle annotazioni dell’ammontare dei redditi per i quali è previsto l’istituto del TFR (informazione utile al percipiente, in caso di presentazione delle dichiarazione dei redditi, per la corretta individuazione della deduzione applicabile ai contributi e premi versati alla previdenza complementare);- l’ammontare delle ritenute operate dal sostituto, da indicare nel punto 10, parte B, è quello al netto delle imposte pagate all’estero in via definitiva (utilizzate come credito d’imposta in sede di conguaglio di fine anno), in quanto tale valore va riportato nel nuovo punto 6;- le informazioni relative alle indennità di fine rapporto hanno acquisito alcune precisano in più rispetto allo scorso anno: si fa riferimento alle indennità di fine rapporto e non più specificatamente al TFR (senza peraltro richiamare i trattamenti di fine mandato che, in ogni caso, riteniamo debbano essere certificate nella sezione in argomento così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 34/2002 per la certificazione 2002) e alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale ovvero alle somme relative ai riscatti, anche parziali.
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