Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 07/12/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2001, sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 322/1998 e sono state introdotte disposizio-ni per la semplificazione e la razionalizzazione di adempimenti tributari. In attesa di chiarimenti ministeriali ed in attesa altresì dell’approvazione dei modelli delle dichiarazioni per il 2001, si illustrano le novità introdotte dal citato Decreto, che per ciò che riguarda l’area lavoro sono le se-guenti: a) L’approvazione dei modelli da parte dell’amministrazione finanziaria; b) la prova della presentazione della dichiarazione, che non è più costituita dalla ricevuta dell’intermediario abilitato, ma dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta ricezione della stessa, e le modalità di conservazione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; c) la semplificazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta; d) la proroga a fine marzo della scadenza per la consegna dei CUD e delle altre certificazioni. a) Approvazione dei modelli da parte dell’amministrazione finanziaria I modelli 770 e 730 devono essere approvati entro il 15 gennaio dell’anno in cui devono essere utilizzati, con provvedimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. b) Prova di presentazione della dichiarazione e modalità di conservazione (art. 3) Carattere sostanziale parzialmente innovativo riveste la disposizione concernente la prova della presenta-zione delle dichiarazioni: è stabilito, al riguardo, che tale prova è costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate, attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica, diret-tamente o tramite intermediari abilitati. La novità consiste nel fatto che, per i contribuenti che si avvalgono per la presentazione della dichiarazione di un intermediario per la trasmissione telematica o la cui dichiarazione è predisposta da un intermediario, la prova non è più costituita dalla ricevuta che l’intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente, ma dalla co-municazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate successivamente alla trasmissione. La dichiarazione si considera quindi presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche e la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia. Pertanto, la dichiarazione si considererà presentata tempestivamente dal contribuente se la data di presen-tazione all’intermediario (che deve essere indicata dallo stesso intermediario unitamente all’impegno a tra-smettere in via telematica i dati contenuti nella dichiarazione) è anteriore o, al massimo, coincidente con quella prevista per la presentazione in via telematica; in tal caso, se la trasmissione della dichiarazione av-verrà oltre i termini stabiliti, la relativa responsabilità ricadrà esclusivamente sull’intermediario. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente “al termine previsto per la presentazione tele-matica” sono trasmesse in via telematica “entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente”. Trascorso il predetto termine l’invio telematico si considera tardivo e all’intermediario si applica la relativa sanzione. Per quanto attiene invece ai rapporti tra intermediario e contribuente, si stabilisce che l’intermediario rilascia al contribuente, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione all’atto della ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione; lo stesso rilascia, al-tresì, entro trenta giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica, la dichiarazione trasmessa, re-datta su modello cartaceo conforme a quello approvato dall’Agenzia e copia della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attestante la ricezione della dichiarazione. Dalla lettura coordinata di tale disposizione e di quella attinente la prova della presentazione, ne deriva che l’impegno rilasciato, in forma libera, dall’intermediario al cliente assumerà unicamente rilievo nei rapporti tra le parti, e non più agli effetti della presentazione della dichiarazione. Nell’ottica della semplificazione sono state, altresì, modificate le modalità di conservazione delle dichiarazio-ni da parte degli intermediari, prevedendo (nell’art. 3, comma 9 bis, del D.P.R. n. 322/1998) la possibilità per tali soggetti di conservare, entro il termine previsto per l’accertamento, la copia della dichiarazione dei con-tribuenti anche su supporti informatici, fermo restando l’obbligo di esibirne copia, su supporto cartaceo, a ri-chiesta dell’Amministrazione finanziaria. Ancorché la norma non lo preveda è, comunque, opportuno che l’intermediario conservi copia della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, a garanzia dei rapporti con quest’ultimo e con l’Agenzia delle entrate.Dal suo canto, il contribuente deve conservare la dichiarazione in originale, debitamente sottoscritta e redat-ta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia. c) Semplificazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (art. 4) E’ stata data “copertura” normativa alle seguenti novità, già in parte anticipate nelle istruzioni per la compila-zione delle dichiarazioni relative al 2000: a) l’abolizione dell’obbligo di inserire nella dichiarazione unificata anche quella presentata dai sostituti d’imposta che abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di venti soggetti e previsione della facoltà di inserimento del modello 770 all’interno del modello UNICO, indipendentemente dal numero dei soggetti in esso indicati. Ricordiamo che prima delle modifiche apportate dalla legge in esame, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti avevano l’obbligo di presentare tale dichiarazione in forma autono-ma. b) l’individuazione del limite dei venti soggetti solamente in funzione dell’utilizzo del servizio telematico Entratel ovvero Internet ai fini della presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, anche in forma unificata. Con riguardo al limite dei venti soggetti, non si fa più esclusivo riferimento ai soggetti nei cui confronti sono state effettuate ritenute alla fonte, ma vanno tra gli stessi ricompresi tutti quelli i cui da-ti identificativi sono a qualsiasi titolo contenuti nella detta dichiarazione. Ma la novità di maggior rilievo concerne, da un lato, l’eliminazione di alcuni dati da riportare nel modello 770, in quanto non verranno più indicati nei quadri SA, SB, SC, SD e SE dello stesso i dati delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi corrisposti dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche e, dall’altro, per i sostituti che operano le ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del DPR 600/1973, l’istituzione dell’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, i dati fiscali e contribu-tivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai percettori dei redditi ai quali detti articoli si riferiscono, nonché gli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione e controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi e i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. A fronte della “semplificazione” descritta, il sostituto d’imposta dovrà affrontare una serie di nuove scadenze, peraltro notevolmente anticipate rispetto a quella canonica del modello 770. Infatti, i dati in questione do-vranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successi-vo a quello di riferimento, mentre solo i restanti dati (relativi essenzialmente a redditi di capitale e versamenti effettuati) potranno usufruire del più lungo termine del 31 ottobre, previsto per la presentazione in via tele-matica della dichiarazione dei sostituti d’imposta. In proposito, occorre sottolineare che la recentissima diffusione della bozza del modello 770/2002 ha dato la possibilità di verificare come la semplificazione in esame si concretizzi sostanzialmente nella suddivisione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in due parti omogenee, che costituiscono due distinte dichiarazioni:- una prima parte, chiamata Mod. 770-semplificato, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo, i dati fiscali e contributivi e gli ulteriori dati sopra indicati;- una seconda parte, costituita dal Mod. 770-ordinario, che deve essere utilizzata dai soggetti tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre dell’anno successivo, gli altri dati (relativi essenzialmente ai redditi di capitale ed ai versamenti effettuati). d) Proroga della scadenza dei CUD e delle altre certificazioni (art. 18) Il decreto in esame prevede la consegna dei Cud e delle altre certificazioni, ai soggetti percipienti, entro il 31 marzo, e non più entro la fine di febbraio. Tale scadenza si applicherà anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato in corso d’anno, salvo un’esplicita richiesta, da parte del lavoratore interessato, che obbliga al rilascio del certificato entro 12 giorni dalla richiesta stessa. Al riguardo si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 30/11/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2001) ha approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2002”, per attestare, da parte dei sostituti d’imposta, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi a questi assimilati, nonché i dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP. Entrata in vigore delle nuove disposizioni Le disposizioni contenute sul decreto delle semplificazioni relative a tutte le dichiarazioni (artt. da 1 a 8 del decreto) entrano in vigore il 1° gennaio 2002.
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