Il Ministro della Giustizia, con decreto n. 87 del 25 febbraio 2002 (G.U. n. 107 del 9.5.2002) ha stabilito un credito d’imposta mensile pari a € 516,46 per le imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, abbiano assunto o assumano detenuti o internati ammessi al lavoro esterno.Il credito anzidetto spetta per ogni lavoratore assunto in proporzione alle giornate lavorate ogni mese e in funzione delle seguenti condizioni:• la durata del rapporto deve essere di almeno 30 giorni;• la retribuzione erogata deve essere almeno pari a quanto previsto dai ccnl.Per i lavoratori suddetti, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.Il credito spetta al datore di lavoro anche per i primi sei mesi successivi alla cessazione della detenzione; è inoltre cumulabile con il credito di cui all’art. 7 della legge 388/2000 (incremento della forza lavoro) ed è compensabile tramite modello F24 ai sensi del decreto legislativo 241/97. Il credito d’imposta per l’assunzione di detenuti spetta per il triennio 2000-2002.Non è stato ancora comunicato nulla per quanto attiene il codice tributo da utilizzare, che dovrà essere reso noto dal ministero delle Finanze.
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