L’INAIL ha esaminato il DLGS 6-11-2001 n. 423 con la nota del 29-1-2002; l’INPS ha fatto altrettanto qualche giorno dopo (Cfr. circolare UNICAAF n. 14/2002). Il decreto, lo ricordiamo, ha profondamente modificato il regime contributivo previsto dal DPR 602/1970 (Cfr. circolare Unicaaf n. 17/2001). Esaminando congiuntamente il testo della Legge 142/2001 sul socio-lavoratore e il decreto legislativo, l’Istituto trae queste conclusioni:- le disposizioni del decreto legislativo si applicano a tutti gli organismi associativi individuati dall’articolo 1 del DPR n. 602/1970, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al Decreto del Ministero del Lavoro del 3-12-1999 ;- la disciplina del decreto legislativo si riferisce ai soli soci che instaurano con la propria società cooperativa un rapporto di lavoro di tipo subordinato ;- la situazione retributiva presa a riferimento per il calcolo del contributo è stata resa omogenea tra i vari Enti previdenziali ed assistenziali coinvolti ed all’equiparazione con quella dei lavoratori dipendenti da impresa si arriva gradualmente attraverso un meccanismo che tiene conto delle diverse realtà territoriali e dei diversi settori di attività lavorativa.Le prime due conclusioni sono pienamente condivisibili: il nuovo regime contributivo si applica esclusivamente ai soci lavoratori con contratto di tipo subordinato di tutte le cooperative che svolgono le attività che rientrano nella sfera di applicazione del DPR 602/1970, e dei successivi decreti, da ultimo quello del dicembre 1999.La terza affermazione non è del tutto esatta in quanto rimane una differenza di imponibile tra la contribuzione IVS e quelle cosiddette minori. Si tratta comunque di una questione irrilevante viste le conclusioni operative proposte dall’Istituto. Per l’anno 2002 l’Istituto afferma che l’imponibile giornaliero di riferimento, in pratica il salario convenzionale nazionale, è dato dall’importo che assicura la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici (articolo 7 comma 1 primo periodo del DL n. 463/1983). Ricordiamo che tale importo è pari al 40% del trattamento minimo mensile di pensione in vigore il 1° gennaio di ogni anno. Dal 2003 al 2006 l’imponibile giornaliero sarà determinato annualmente e sarà pari al salario convenzionale nazionale determinato come detto sopra più una percentuale della differenza tra il minimale giornaliero di legge (pari al 9,5% dell’importo della pensione minima) e il salario convenzionale nazionale stesso.Le percentuali da applicare sono le seguenti:25% per l’anno 200350% per l’anno 200475% per l’anno 2005100% per l’anno 2006.In pratica nel 2006 i premi saranno calcolati sul minimale di legge. Dall’1-1-2007 per la determinazione della retribuzione imponibile le cooperative di cui al DPR 602/1970 applicheranno le norme generali (articolo 1 comma 1 Legge n. 389/1989). L’imponibile non potrà quindi essere inferiore alla retribuzione prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative nella categoria. Il DLGS 423/2001 ha inoltre ribadito che, per i territori del centro-nord, il salario convenzionale giornaliero deve essere moltiplicato per 26 giornate. Per i territori del mezzogiorno è previsto un adeguamento graduale secondo queste modalità:18 giornate nel 2002;20 giornate nel 2003;22 giornate nel 2004;24 giornate nel 2005;26 giornate nel 2006. Per tutte le cooperative che operano con il sistema dell’autoliquidazione (ad esempio quelle esercenti attività di pulizie) le modalità operative di calcolo non variano. Le nuove norme non avranno influenza sulla prossima scadenza del 18 febbraio: l’acconto relativo ai premi 2002 infatti sarà calcolato sul salario convenzionale in vigore nel 2001. Anche per le cooperative assoggettate al sistema del premio speciale (ad esempio quelle del settore facchinaggio e movimentazione merci) non si verificheranno modifiche operative. Ovviamente in questo caso, come in quello citato sopra, si verificherà un aumento dei costi: l’aumento dell’imponibile nel 2002, per le cooperative che operano nel centro nord, è circa del 26%.L’aumento riguarderà anche le prestazioni visto che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di invalidità temporanea è quella del mese precedente all’evento. A una prima lettura del decreto 423 erano rimaste alcune perplessità in quanto l’assicurazione contro gli infortuni era citata soltanto nell’articolo 1. L’articolo 2 (che prevede dal 2002 un imponibile contributivo non inferiore all’importo che garantisce la copertura delle 52 settimane annue) ha richiamato le forme assicurative previste dall’articolo 1, negli altri articoli l’INAIL non è più citato. Sembra di capire che l’Istituto ricompreda i premi nella definizione dell’articolo 3 comma 2 “contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.Si tratta di una interpretazione più onerosa per le cooperative ma tutto sommato accettabile. Nel 2002, in tutti i casi in cui non sono state fissate le classi di contribuzione, le cooperative opereranno con in unico imponibile valido per IVS, contributi minori INPS e premi INAIL. Dal 2003 al 2006 l’imponibile sarà di nuovo sdoppiato (per l’IVS gli adeguamenti saranno collegati al salario contrattuale e non al minimale di legge). Nel 2007 contributi e premi saranno calcolati sul salario reale ai sensi della Legge 389/1989.Nei territori dove sono state definite classi di contribuzioni si procederà con gli stessi criteri ma con un accorgimento: le classi continueranno ad essere utilizzate se di importo superiore all’imponibile determinato ai sensi del DLGS 423/2001.
Lascia un commento