circolare 15.2001

1. Lavoro a tempo parziale: termine del periodo transitorio I DLGS 61/2000 e 100/2001, correttivo del precedente, hanno definito nuove regole per il lavoro a tempo parziale, tra cui quelle sul lavoro supplementare. La definizione delle modalità di effettuazione di questa prestazione è demandata alla contrattazione collettiva.L’articolo 3 comma 2 del decreto prevede che: “In attesa delle discipline contrattuali… il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana”.Il successivo comma 15 ha invece disposto che “…le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001”.Quest’ultima disposizione è stata particolarmente criticata in quanto ha posto una scadenza che mette i sindacati in una posizione di oggettiva forza. Come ampiamente previsto molti contratti non sono stati rinnovati dopo l’entrata in vigore del DLGS 61 e quindi le relative clausole in materia di lavoro supplementare dal prossimo 1° ottobre decadranno.In ambito cooperativo solo pochi CCNL sono stati adeguati (cooperative sociali, pulizie, trasporto). In tutti gli altri casi il lavoro supplementare non potrà superare il 10% dell’orario mensile da utilizzare in più di una settimana (ad esempio: orario mensile 100, ore lavoro supplementare consentito 10 ore mensili da utilizzarsi in almeno 2 settimane). Ancora più incerta è la situazione del settore agricolo. L’articolo 7 del decreto stabilisce: “Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”. Una norma simile era già contenuta nell’articolo 13 della Legge 196/1997, che peraltro è stato abrogato. I CCNL per le cooperative agricole e per quelle agroalimentari avevano, infatti, regolamentato (già nel 1997) la materia. A diciotto mesi dell’emanazione del DLGS 61 non è ancora chiaro se queste disposizioni contrattuali sono ancora valide. In questo caso, infatti, non operava alcuna norma transitoria. La circolare del ministero del lavoro n. 46 del 30-4-2001 non ha speso molte parole in materia. Riteniamo che queste clausole contrattuali possano essere ancora valide per gli impiegati. Nonostante la terminologia utilizzata, fino ad oggi, infatti, le distinzioni relative al settore agricolo hanno sempre riguardato gli operai (in materia basta ricordare l’articolo 15 comma 15 della Legge 863/1984 che escludeva dall’ambito di applicazione gli operai agricoli). Per questi ultimi esiste quindi qualche incertezza in più. L’assoluta inerzia del ministero del lavoro e dell’INPS ci porta però a ritenere ancora possibile la stipula di contratti a tempo parziale anche per gli operai agricoli quando il CCNL ne ha previsto la possibilità.Ovviamente anche nel settore agricolo, come abbiamo visto sopra, le clausole sul lavoro supplementare decadono a fine settembre. 2. Credito d’imposta ex art. 7 legge 388/2000 L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 123/E del 3-8-2001, è tornata sulle modalità di applicazione del credito d’imposta previsto dalla legge 388/2000.Il Ministero risponde a due quesiti posti da un’associazione di categoria e cioè se- i dipendenti a tempo indeterminato assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro rilevano ai fini del calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato a fine mese e della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo di riferimento (1.10.1999-30.9.2000);- il bonus fiscale spetta nel caso in cui sia proprio il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto a determinare l’incremento occupazionale, relativamente ai mesi in cui il dipendente non svolge attività lavorativa e non percepisce, in tutto o in parte, la retribuzione.La risposta, che riportiamo integralmente, è stata la seguente:Sia la media relativa al periodo di riferimento (1.10.1999-30.9.2000) che il numero complessivo mensile dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato devono essere determinati considerando i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se, di fatto, non risultano in forza all’azienda.Il credito d’imposta compete in relazione all’incremento occupazionale generato, in particolare, dall’assunzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, sempreché permangano, alla fine di ciascun mese, le condizioni per la fruibilità del bonus stesso.Ad esempio, se un datore di lavoro, che al 30.9.2000 aveva in carico n. 50 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con una media di riferimento anch’essa pari a n. 50 unità, ha assunto n. 2 dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel gennaio 2001, da tale mese potrà fruire del credito d’imposta commisurato alle n. 2 unità neo-assunte (n. 2 x 800.000). Qualora nei successivi mesi uno dei due neo-assunti risulti assente con diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro dovrà sempre calcolare il bonus su n. 2 unità, computando il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto nel calcolo mensile del numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato. 3. Rateazione dei debiti contributivi nei confronti dell’INPS L’INPS con circolare n. 165 del 22-08-2001 ha indicato le modalità per ottenere l’autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori. Tale rateazione può essere disposta su 36 o su 60 mensilità. RATEAZIONE IN 36 MENSILITA’L’autorizzazione all’estinzione del debito contributivo in 36 mensilità può essere concessa solo se il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali sia dovuto a: calamità naturali a seguito delle quali sono stati emessi gli appositi decreti di sospensione dei termini; procedure concorsuali già dichiarate;  temporanea mancanza di liquidità finanziaria, causata dal ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici dipendenti da contratti o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti per legge o convenzione; stato di crisi aziendale dovuto alla contrazione o alla sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche del settore o locali o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; trasmissione agli eredi di debiti contributivi; temporanea mancanza di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali, territoriali o settoriali; contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo, con scadenze concomitanti; debiti complessivi per almeno 10 milioni di lire in presenza di una precaria situazione reddituale, risultante da documentazione fiscale. RATEAZIONE IN 60 MENSILITA’La regolazione in 60 mensilità è espressamente prevista solo nei seguenti due casi:1. oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa. (E’ necessario che oltre all’oggettiva incertezza, si sia formato un costante orientamento derivante dalla novità e complessità delle norme da avere originato un convincimento obiettivo e inesatto sulla sussistenza dell’obbligo contributivo così come è stato riconosciuto successivamente, in via definitiva, in sede giurisprudenziale o amministrativa.2. fatto doloso del terzo denunciato dall’autorità giudiziaria entro il termine di cui all’art. 124, comma 1 del codice penale, purché l’interessato presenti la certificazione dell’autorità giudiziaria attestante la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia. PROCUDERA PER OTTENERE LA RATEAZIONELa procedura da seguire per ottenere la rateazione del pagamento dei debiti contributivi è identica per entrambe le ipotesi ed è quella descritta nella circolare del Ministero del Lavoro n. 31 del 25-5-2000, a seguito della quale l’INPS ha emanato la circolare n. 110 del 7-6-2000.Le istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax o in via telematica se sottoscritte con firma digitale (articolo 38 comma 1 DPR n. 445 del 28-12-2000) o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.Le istanze presentate con altri mezzi, o direttamente agli sportelli dell’INPS, vanno sottoscritte dall’interessato in presenza dell’impiegato o dovranno essere corredate dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità. La firma apposta alla domanda di rateazione del debito contributivo non deve più essere autenticata.Sulla base di tale domanda il Direttore Regionale dell’INPS dovrà predisporre una relazione dettagliata da trasmettere al Ministero che deve contenere il suo parere, in base alle risultanze dell’istruttoria.

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