1. TFR e fondi pensione – chiarimenti ministeriali in materia di tassazione La riforma della tassazione dei TFR e dei contributi versati ai fondi pensione ha creato notevoli problemi interpretativi. L’Agenzia delle entrate, dopo la prima circolare esplicativa n. 29/E del 20-3-2001, ha emanato una nuova circolare (n. 78/E del 6-8-2001).Riassumiamo di seguito le principali novità rimandando, per un quadro completo alla circolare n. 6/01. Per quanto riguarda la tassazione del TFR i chiarimenti si riferiscono alle seguenti situazioni.1. Detrazioni di imposta. La circolare conferma quanto avevamo già detto in materia di calcolo delle detrazioni per lavoro a tempo determinato di durata inferiore a due anni e per i rapporti di lavoro cessati entro il 31-12-2005.Le detrazioni, infatti, devono essere ridotte in relazione al minor orario di lavoro svolto rispetto a quello ordinario. A ulteriore chiarimento viene precisato che le detrazioni competono per i soli periodi in cui matura il TFR.Rimane quindi confermata la necessità di operare un riproporzionamento per quanto riguarda gli OTD del settore agricolo. I CCNL del settore (per le cooperative e i consorzi agricoli e per gli operai agricoli e florovivaisti) prevedono, infatti, la maturazione del TFR in relazione alle ore lavorate. Nei casi in cui invece il TFR matura in base all’articolo 2120 cc, le detrazioni saranno riconosciute per i soli mesi in cui matura il TFR.2. Imposta sostitutiva in caso di operazioni straordinarie. In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, il versamento dell’imposta sostituiva dell’11% sarà effettuato:• fino alla data di efficacia della fusione dai soggetti poi estinti;• dalla società incorporante o risultante dalla scissione dalla data di efficacia dell’operazione. Se non si verifica estinzione dei soggetti preesistenti:• dal soggetto originario per i dipendenti che non sono passati ad altro datore di lavoro;• dal soggetto che ha acquisito i dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, per detti dipendenti.3. Recupero dell’anticipo d’imposta sul TFR. Viene inoltre confermato che l’anticipo di imposta sul TFR di cui alla Legge 662/96 può essere portato in compensazione dell’imposta sostitutiva sul modello F24 (non è però ancora stato reso noto il codice da utilizzare). Questa possibilità è aggiuntiva rispetto a quella ordinaria (9,78% del TFR corrisposto).4. Calcolo del reddito di riferimento. Ribaltando la precedente interpretazione, il Ministero chiarisce che in caso di TFR relativo a periodi inferiori all’anno, il reddito di riferimento deve essere calcolato secondo questa formula:TFR maturato (comprensivo delle somme destinate ai fondi pensione e al netto degli importi di rivalutazione già assoggettati a imposta sostitutiva) : (diviso) la frazione di anno x (per) uno.In un primo tempo sembrava invece di dover moltiplicare per 12. Per i TFR di questo tipo liquidati fino ad oggi può essere stata trattenuta una maggiore imposta che sarà restituita quando gli uffici provvederanno alla riliquidazione dell’imposta.5. Anticipazioni. In caso di anticipazioni il reddito di riferimento è calcolato sull’intero TFR maturato fino a quel momento al lordo delle somme versate ai fondi pensione e al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva. Riguardo a queste ultime il Ministero chiarisce che si tratta di quelle maturate sul TFR al 31 dicembre dell’anno precedente. E’ infatti soltanto a quella data, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere calcolata la rivalutazione.Questo criterio deve essere seguito sia che si utilizzi come base di calcolo il TFR al 31 dicembre precedente che quello al momento della richiesta. La circolare affronta anche diverse questioni in merito ai fondi pensione. Quella che interessa i datori di lavoro in quanto sostituti imposta è relativa al riconoscimento della deduzione di imposta.Come forse si ricorderà la nuova legge ha trasformato i contributi ai fondi di previdenza complementare da “non imponibili” a “deducibili”. Questo comporta una serie di operazioni più complesse rispetto al passato che il Ministero così riassume.Il sostituto d’imposta deve far concorrere alla formazione del reddito i contributi a proprio carico relativi alle retribuzioni corrisposte nel periodo di imposta (anche in questo caso si considera il periodo di imposta “allargato” al 12 gennaio). Il sostituto deve comunque riconoscere, nei limiti previsti, come onere deducibile i contributi a suo carico e quelli trattenuti al lavoratore.La deduzione può essere riconosciuta in ciascun periodo di paga ovvero all’atto dell’effettuazione del conguaglio.I chiarimenti forniti dal Ministero modificano le prime indicazioni date con la circolare 29/E e riassunte al punto 2 della nostra circolare n. 6/01 in particolare sui seguenti aspetti:• la trattenuta al lavoratore abbassa l’imponibile non direttamente ma attraverso una deduzione da evidenziare in busta paga;• i contributi a carico del datore di lavoro possono generare la deduzione anche mese per mese e non soltanto in sede di conguaglio, evitando quindi fittizi aumenti della tassazione.Il ministero ha inoltre chiarito, seppure incidentalmente, quali contributi devono essere inclusi nel periodo di imposta. L’affermazione “il sostituto d’imposta deve far concorrere alla formazione del reddito i contributi a proprio carico relativi alle retribuzioni corrisposte nel periodo di imposta” comporta che tutti i contributi relativi ad un anno sono compresi nello stesso periodo di imposta anche il versamento è effettuato successivamente: ad esempio, per i contributi relativi al mese di dicembre 2001 versati al fondo dal datore di lavoro il 31-1-2002 si deve operare sulla busta paga relativa al mese di dicembre. 2. Cambio di appalto nel settore delle pulizie e assunzioni obbligatorie Con la firma del CCNL 25-5-2001 per le imprese e di pulizia e servizi integrati, il Ministero del lavoro aveva assunto l’impegno di ricercare la soluzione ad alcuni importanti problemi. Con lettera del 28-5-2001 è stato chiarito che le cessazioni dal lavoro in caso di cambio di appalto non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 223/1991 (Cfr. circolare UNICAAF 11/01). Proseguendo su questa linea, il Ministero ha emanato la circolare n. 77 del 6-8-2001, sempre relativa al cambio di appalto, ma con riferimento all’inserimento lavorativo dei disabili. Le parti sociali avevano infatti osservato l’impossibilità di acquisire i lavoratori già occupati dall’azienda cessante, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, e contemporaneamente assumere una quota di disabili.Un incremento sostanziale della base di computo utile per il calcolo della quota di riserva comporterebbe infatti una scopertura per l’impresa subentrante.In attesa di un intervento legislativo che definisca più compiutamente la questione, il Ministero ha deciso che “nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell’impresa subentrante, il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto. Il ministero precisa che gli eventuali disabili presenti nell’appalto saranno comunque mantenuti in servizio anche se, considerato l’organico complessivo, si determina un’eccedenza di disabili in forza rispetto alla quota di riserva spettante. 3. Sostituzione di lavoratori in astensione – sgravio premi INAIL Con nota del 24-7-2001 l’INAIL ha dichiarato che lo sgravio di cui all’articolo 10 Legge 53/2000 si applica anche ai premi dovuti all’Istituto.Ricordiamo che il provvedimento citato ha previsto una riduzione del 50% dei contributi per le imprese con meno di 20 dipendenti che assumono personale in sostituzione di lavoratori assenti per astensione di maternità.L’agevolazione decorre dal 28-3-2000 (data di entrata in vigore della Legge 53). L’istituto non ha fornito istruzioni operative limitandosi a dire che si può operare mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti sia con le rate in scadenza, sia in sede di autoliquidazione. Ovviamente sarà necessario rifare il calcolo dei premi effettivamente dovuti per il 2000-2001 e determinare quanto versato in più. Considerate le difficoltà operative che spesso si riscontrano con l’INAIL, se non interverranno nuove precisazioni, sarà forse consigliabile attendere la prossima autoliquidazione e non detrarre la differenza dalla rata con scadenza 16-11-2001. 4. Proroga dei termini per i settori colpiti dalla BSE: istruzioni INPS L’INPS, con circolare n. 166 del 24.8.2001, fornisce le istruzioni operative relative alla sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, che hanno scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001, per i settori colpiti dalla BSE.Per quanto riguarda i datori di lavoro, la sospensione interessa i contributi dovuti con i modelli DM10/2 relativi ai periodi di paga da gennaio ad ottobre 2001 (compresa la presentazione delle denunce), il versamento dei contributi ex SCAU relativi al 3°, 4° trimestre 2000 e 1° trimestre 2001 (le denunce trimestrali, in questo caso, vanno comunque presentate).La legge n. 305/2001, che ha disposto la proroga in questione, non ha però disposto nulla in ordine alla modalità di recupero dei contributi oggetto di sospensione per cui l’INPS, in attesa di chiarimenti ministeriali, si riserva di fornire istruzioni in merito.
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